Rendita Fondo Pensione

Ogni soggetto aderente ad un Fondo Pensione integrativa può optare, in sede di erogazione delle prestazioni assicurative, tra il capitale o la rendita.

Una volta raggiunti i requisiti di accesso alla pensione pubblica, è possibile chiedere anche l’erogazione della pensione integrativa in forma di rendita o in forma mista (in parte in capitale e in parte rendita).

Quali sono le tipologie di rendita erogate dalla Compagnia assicurativa? Quali sono le caratteristiche? Quale tipologia di erogazione della prestazione è la migliore da scegliere?

Scopriamolo in questa guida dedicata all’erogazione della rendita fondo pensione complementare: ecco cosa devi sapere prima di optare tra il capitale e la rendita.

Rendita fondo pensione: i requisiti d’accesso

Ogni soggetto aderente ad un Fondo Pensione complementare, per vedersi erogata la prestazione previdenziale spettante, può richiederla nel caso in cui abbia maturato i requisiti di accesso alla pensione pubblica, con almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari.

Una volta raggiunti questi requisiti di accesso alla prestazione previdenziale, l’aderente può richiedere al fondo pensione la prestazione in forma di rendita al 100%, in forma mista di rendita e capitale (fino a un importo massimo del 50%), o il 100% in capitale.

Per quanto concerne la prestazione in forma di capitale, l’iscritto ad un Fondo Pensione ha il diritto di ricevere sotto forma di capitale fino al 50% del montante maturato, mentre la restante parte viene erogata in rendita.

Ma, ci sono anche dei casi in cui l’aderente può maturare il diritto di percepire tutta la prestazione previdenziale spettante in capitale se:

  • il lavoratore è un “vecchio iscritto”;
  • al momento del pensionamento l’iscritto al Fondo pensione non ha ancora maturato i requisiti minimi previsti per l’accesso alle prestazioni pensionistiche;
  • l’importo della rendita annua vitalizia derivante dalla conversione del 70% del montante finale è inferiore al 50% dell’assegno sociale.

Nel caso in cui si opti per la prestazione in rendita, bisogna sapere che l’scritto ad un Fondo Pensione previdenziale avrà diritto a percepire, per tutta la durata della sua vita, una somma calcolata in base al capitale accumulato e alla variabile anagrafica.

Come avviene la conversione del capitale in rendita vitalizia?

La conversione del capitale in una rendita vitalizia avviene applicando dei ‘coefficienti di conversione’ che tengono conto sia dell’andamento demografico della popolazione italiana e sia del sesso e della variabile anagrafica.

Infatti, quanto maggiori saranno il capitale accumulato e/o l’età al pensionamento, tanto maggiore sarà l’importo della rendita spettante.

Ecco un piccolo esempio di calcolo relativo alla trasformazione del capitale accumulato in rendita fondo pensione previdenziale.

Tizio ha accumulato 100.000 euro.

Per procedere con la conversione del capitale in una rendita che duri tutta la vita, al capitale si applicano delle percentuali chiamate coefficienti di trasformazione.

100.000 (Capitale) x coefficiente = Rendita annua

Ma, dal momento che non si può sapere quanto potrà vivere Tizio, il calcolo viene fatto tenendo conto dei dati medi diffusi dall’Istat.

In questo caso si dovrà considerare la speranza di vita media: gli uomini vivono in media fino a 80 anni, le donne fino a 84.

Nell’esempio sopra mostrato, il capitale di 100.000 euro spettante a Tizio verrà trasformato in rendita tenendo conto che vivrà fino a 80 anni (sesso maschile).

Se Tizio vivrà di più della speranza di vita media Istat, riceverà una prestazione di importo superiore ai 100.000 euro che aveva accumulato.

Logicamente, se Tizio muore prima e ha optato per la rendita semplice (non reversibile), si vedrà erogato un importo inferiore ai 100.000 euro.

Rendita Fondo Pensione: le tipologie spettanti

Per quanto concerne le tipologie di rendita spettanti ad un soggetto che abbia maturato i requisiti, ecco di seguito le forme di rendita erogate per tutta la durata della vita dell’iscritto al Fondo Pensione complementare.

In questo modo sarà garantito un sostegno economico continuativo negli anni di pensionamento.

#1. Rendita vitalizia immediata non reversibile rivalutabile a premio unico

Si tratta della tipologia-base che viene corrisposta finché l’aderente al Fondo Pensione rimane in vita e si estingue con la premorienza del sottoscrittore.

Il numero di rate erogate dipende esclusivamente dalla sopravvivenza dell’iscritto e l’importo monetario spettante sarò superiore o inferiore rispetto alla trasformazione del capitale in rendita (coefficienti di trasformazione).

Per capire meglio ecco un esempio: pensionato maschio di 65 anni.

Capitale trasformato in rendita: € 50.000.

Ipotesi di rendita al tasso tecnico del 2,50% con rateazione annuale posticipata e di rivalutazione finanziaria annua pari al 4%.

Nel caso in cui il pensionato muoia a 89 anni, l’ammontare della rendita vitalizia immediata pagata per 24 anni è di € 92.827.

#2. Rendita vitalizia immediata reversibile rivalutabile a premio unico

Si tratta di una tipologia di rendita optabile nei casi cui l’iscritto al Fondo Pensione desideri tutelare il tenore di vita di una persona cara, nel caso di sua prematura scomparsa.

Questa tipologia di rendita viene corrisposta finché l’aderente al Fondo Pensione è in vita e, in seguito, al beneficiario o all’erede designato dall’iscritto.

Ecco le caratteristiche delle reversibilità nella previdenza complementare:

  • l’ammontare della rendita è di minor valore rispetto alla rendita semplice e dipende dall’aliquota di reversibilità e dalle caratteristiche del beneficiario (età e sesso).
  • il soggetto beneficiario viene designato dall’aderente al momento del pensionamento,
  • la rendita si estingue con la morte del beneficiario.

#3. Rendita certa e successivamente vitalizia

Questa tipologia di rendita è adatta per chi teme la scomparsa prematura e vuole proteggere le persone care.

Questa prestazione previdenziale viene erogata a prescindere dall’esistenza in vita dell’aderente e diventa vitalizia, nel caso in cui il pensionato sia ancora in vita.

Si estingue se il soggetto aderente al Fondo pensione complementare muore.

Si ricorda che, nel caso in cui non venga designato alcun beneficiario, saranno gli eredi a ricevere l’eventuale prestazione previdenziale.

#4. Rendita con restituzione del capitale residuo

Contrariamente a quanto avviene per la rendita reversibile, questa tipologia di rendita consente all’aderente al Fondo Pensione di poter modificare il soggetto beneficiario.

La rendita con restituzione del capitale residuo vene corrisposta all’aderente finché in vita.

Al momento della morte dell’iscritto viene versato ai beneficiari designati/eredi il capitale residuo, anche sotto forma di rendita.

#5. Rendita con raddoppio per perdita dell’autosufficienza

La finalità di questa tipologia di rendita è quella di garantire una copertura raddoppiata in caso di perdita di autosufficienza da parte dell’iscritto al Fondo pensione complementare.

Tale prestazione previdenziale viene corrisposta all’aderente finché è in vita e, in caso di perdita dell’autosufficienza, viene previsto il raddoppio dell’importo erogato.

Ricordiamo, in tale sede, che la perdita di autosufficienza avviene quando un soggetto è incapace di svolgere gli “atti elementari della vita quotidiana” (vestirsi, farsi il bagno o la doccia, fare la spesa, mangiare, bere, muoversi, dialogare, etc.).

Rendimenti fondi pensione: come si rivaluta la rendita?

Una volta che il capitale è affidato alla Compagnia Assicurativa, essa provvede ad investirlo oculatamente nei mercati finanziari attraverso una specifica gestione interna separata.

Ciò tutela l’aderente da eventuali rischi di default.

Dunque, la rendita si rivaluta di anno in anno in base al rendimento prodotto dalla gestione finanziaria.

Il rendimento minimo garantito sui fondi pensione è pari al 2,5% e i rendimenti maturati sono acquisiti nella posizione.

Dal rendimento annuo devono essere decurtati i costi della Compagnia Assicurativa: 0,50%.

Dal rendimento netto fondo pensione integrativa deve essere sottratto il tasso tecnico prescelto dal soggetto aderente.

Fondo pensione: tassazione delle rendite

Infine, secondo la vigente normativa tributaria, i fondi pensione integrativa sono soggetti ad imposta sostitutiva del 20% a titolo definitivo.

L’imposta viene applicata al risultato netto maturato in capo alla gestione relativa a ciascun periodo d’imposta.

Le prestazioni pensionistiche complementari, erogate in forma di rendita, sono imponibili per il loro ammontare complessivo al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta.

Su tali rendite è applicata la ritenuta a titolo d’imposta con l’aliquota del 15%, oltre al riconoscimento della riduzione del 0,30% per ogni anno eccedente il 15esimo anno di adesione, con un limite massimo di riduzione di sei punti percentuali.

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